Dopo le sentenze della I e II Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello, anche la III Sezione con sentenza n. 228 del 22.11.2019 ha accolto e riconosciuto il diritto in questione, disponendo il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, per gli effetti dell’art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Alla luce di quanto giurisprudenzialmente oramai (definitivamente) deciso appare obbligatorio, da parte dell’Istituto Previdenziale, rideterminare le pensioni a tutto il personale avente diritto.
Giova ricordare che il personale interessato alla rideterminazione pensionistica ed all’eventuale ricorso in questione deve essere in quiescenza, assoggettato al cd. “sistema misto” e, alla data del 31/12/1995, possedere una anzianità contributiva maggiore di 15 anni ed inferiore a 20 anni.
Questi dati sono rinvenibili dal Provvedimento di Determinazione pensionistica emesso dall’ I.N.P.S.
L’ Avv. Francesco P. MASTROVITO – esperto di Diritto Militare – assiste e rappresenta su tutto il territorio nazionale il personale interessato al contenzioso in oggetto.