Nella sua formulazione originaria, l’art. 1393 D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) disciplinava la c.d. pregiudizialità penale: il procedimento disciplinare, avente ad oggetto un fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale, doveva essere sospeso ovvero, qualora l’azione penale non fosse già stata esercitata, poteva essere promosso solo al termine del processo penale.
In altri termini, il procedimento penale aveva sempre la precedenza su quello disciplinare.
La situazione è radicalmente mutata a seguito delle modifiche apportate all’art. 1393 dall’art. 15 L. 124/2015 e dall’art. 4, comma 1, lett. t) D.lgs. 91/2016, che hanno determinato il superamento di tale configurazione.
Nella sua esposizione attuale, l’art. 1393, comma 1, primo periodo, D.lgs. 66/2010 prevede la regola generale secondo cui il procedimento disciplinare deve essere avviato, proseguito e concluso anche nel caso in cui abbia ad oggetto un fatto analogo, in tutto o parzialmente, a quello in relazione al quale l’A.G. ha avviato un procedimento penale.
Vi sono, tuttavia, due eccezioni:
- la prima, disciplinata dall’art. 1393, comma 1, secondo periodo, a mente del quale ove il procedimento disciplinare abbia ad oggetto l’accertamento di un’infrazione di maggiore gravità (ossia punibile con la consegna di rigore ovvero con sanzione di stato ex art. 1357 D.lgs. 66/2010) e l’A.G. ha già esercitato l’azione penale per i medesimi fatti, il primo dovrà essere promosso solo a procedimento penale concluso qualora l’accertamento sia di particolare complessità, ovvero l’Autorità disciplinare non disponga di sufficienti elementi conoscitivi;
- la seconda, disciplinata dall’art. 1393, comma 1, terzo periodo, in base al quale l’Autorità disciplinare deve sospendere il procedimento in attesa dell’esito di quello penale, ove abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia, in applicazione di una delle citate eccezioni alla regola generale, sospeso o non avviato, l’art. 1393, comma 1, quarto periodo prevede la possibilità di procedere comunque alla sospensione precauzionale dall’impiego ex art. 916 D.lgs. 66/1010.
In conclusione, la novella del 2016 ha ridisegnato il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel senso di una più accentuata (quasi totale) indipendenza di quest’ultimo, il cui iter non risulta più essere subordinato alla conclusione del giudizio in sede penale, salvo le limitate eccezioni che secondo – lo scrivente – dovrebbero comunque essere formalmente motivate.
Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
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