DIRITTO MILITARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: contestazione degli addebiti e diritto di difesa

Il legislatore nel disciplinare al capo IV del titolo VIII del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66 del 2010) i procedimenti militari ha voluto in primis enucleare con l’art. 1370 le disposizioni relative alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa. 

Il comma 1 del citato articolo stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e poi vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 

Va da sé la fissazione di due momenti irrinunciabili: la contestazione degli addebiti e l’esercizio del diritto di difesa. 

La contestazione rappresenta la prima fase nella quale si articola il procedimento disciplinare ed è un onere per l’amministrazione, nelle modalità e nei termini ex lege previsti. Come noto, ha la funzione di delimitare l’oggetto del giudizio, cosicché non potranno essere considerati fatti diversi da quelli contestati. 

E’ illegittima – pertanto – una sanzione disciplinare irrogata per un fatto non contestato e laddove vi sia contrasto fra contestazione degli addebiti e le ragioni (motivazioni) poste alla base del provvedimento sanzionatorio.

Al comma 2 l’articolo in questione prevede – poi – che il militare inquisito sia assistito da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio, anche non appartenente al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, sarà designato d’ufficio. 

A tal riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, ha sempre considerato le prerogative difensive, garantite dalla legge, indefettibili e qualsivoglia vulnerazione del diritto di difesa rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio.

Infine, col Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 è stato introdotta, col comma 3 bis dell’art. 1370, la possibilità nei procedimenti disciplinari di stato di potersi far assistere, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, da un Avvocato del libero foro.

Detta novella normativa appariva davvero indispensabile, tenuto conto che il procedimento disciplinare di stato può consistere, con l’irrogazione della sanzione della rimozione, nell’espulsione definitiva dell’incolpato dal consesso militare.

Invero, l’intervento legislativo poteva ben estendersi anche ai procedimenti disciplinari di Corpo, in aderenza a legittimazioni costituzionali e a necessari criteri di omogeneità sistematica.

Così come accade in altre pubbliche amministrazioni l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare può avvalersi, anche con carattere di esclusività, di un Avvocato che lo assisterà nell’esercizio tecnico del diritto di difesa.


Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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