Come noto a tanti, l’art. 131-bis c.p. (introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 28/2015) prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile ai “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena quando […] l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Già dopo l’entrata in vigore della norma de qua sono emersi – tuttavia – contrasti sull’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in esame a diversi reati, tra questi anche la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dal Codice della Strada.
Con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza, parte della dottrina (avallata dalla giurisprudenza), aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai c.d. reati soglia – come quello di cui all’art. 186 D.lgs. 285/1992 –in quanto essa costituirebbe indicatore della rilevanza penale già fissato dal legislatore per i tipi di condotta ivi previsti. Conseguentemente, il superamento della predetta soglia non potrebbe essere sintomatico di un danno lieve e, dunque, non punibile.
In altri termini, la previsione all’interno delle norme incriminatrici, di soglie di punibilità e/o di rilevanza penale, sarebbe finalizzata, secondo tale tesi, alla cristallizzazione di una presunzione legislativa di pericolosità delle condotte che le oltrepassano.
Di diverso avviso sono state, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, investite della questione relativa ai rapporti tra art. 131-bis c.p. e art. 186 D.lgs. 285/1992, hanno sancito l’applicabilità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. Sez. Un., Sent. n. 13681 del 06/04/2016).
Da tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come l’assoluzione per particolare tenuità del fatto fosse concedibile con riferimento ad ogni reato che non risulti con essa incompatibile.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, in relazione alle soglie previste per la guida in stato di ebbrezza, il legislatore compie una valutazione preliminare non sulla pericolosità connessa al superamento della soglia minima, bensì sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente solo se al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue (g/l); mentre la fascia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), seppur prevista come illecito amministrativo, non è punibile penalmente.
Ad avviso del primo orientamento esposto, ciò significava che il giudice non potesse sostituirsi al legislatore, applicando l’articolo 131-bis c.p. anche qualora la fattispecie superasse la soglia di rilevanza penale pari a 0,8 g/l, in quanto la valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era già stata compiuta a monte. Diversamente, sopra la soglia di 0,8 grammi (art. 186, comma 2, lett. b e c), sempre per tale orientamento, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano presunte.
Con la citata sentenza, invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità in termini di particolare tenuità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.
In conclusione, la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto attiene a qualcosa di più complesso. Il giudice dovrà quindi tenere conto di tutte le peculiarità e degli aspetti di pericolosità ricorrenti nella fattispecie concretamente sottoposta al suo giudizio, dai quali desumere l’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p..