Applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973 nei riguardi del personale militare in quiescenza con meno di 15 anni contributivi alla data del 31/12/1995.

Gentilissimi,

con sentenza n. 12/2012 della Corte dei conti – Sezioni Riunite, i Giudici contabili hanno affermato “che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile“.

         Ciò posto e alla luce di quanto deciso, al personale militare – in possesso delle citate condizioni – sarà rideterminata la liquidazione del trattamento pensionistico.

I migliori saluti.

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