IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA

   INTRODUZIONE

Il reato previsto all’art. 120 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino ad un anno lacondotta del militare  che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero che viola la consegna ricevuta. 

 Il presupposto per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame è quindi  la sussistenza di una consegna ricevuta dal militare in servizio. 

Affinché  ricorra il presupposto della condotta tipica del reato de quo occorre che il servizio da svolgere sia regolato, quanto alle finalità ed alle modalità esecutive secondo uno schema normativo valido per tutti i militari che dovranno prestare quel servizio, e che tale schema astratto sia suscettibile di soggettivazione nei confronti del singolo militare mediante un comando che attualizza l’obbligo di intraprendere il servizio e di rispettarne le prescrizioni.

LA NOZIONE DI CONSEGNA 

Di fondamentale importanza al fine dell’integrazione di siffatta fattispecie è l’individuazione della consegna, la cui violazione da parte del militare di servizio integra la condotta criminosa. 

A tal riguardo l’art. 26 del vigente regolamento di disciplina militare stabilisce che “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. 

Al fine di tracciare i confini della “consegna” la cui violazione ha riflessi penali, dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato che  per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art. 120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali e astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che trasmetta la specifica normativa al militare tenuto ad osservarla” (Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729).

 Per la configurazione del reato di violata consegna è pertanto necessaria l’esistenza di una “consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993). 

Nella misura in cui, infatti, il militare di servizio dispone di poteri discrezionali il contenuto della consegna si restringe, non potendo questa che riguardare le prescrizioni di contenuto inderogabile; potere discrezionale che si ravvisa tutte le volte in cui il militare deve fare ricorso alla propria specifica preparazione professionale o tecnica. 

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

In ordine all’elemento soggettivo la fattispecie in esame è punita a titolo di dolo generico, occorre  quindi la coscienza e volontà di adottare un comportamento difforme da quello prescritto in consegna.

   Ne consegue che una condotta colposa del militare (consistita in imprudenza, imperizia onegligenza) non è giuridicamente idonea ad integrare il reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p.

  #diritto #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare #esercito # #forzearmate #marinamilitare #aeronauticamilitare #violataconsegan #reatimilitari

Tags: ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *