Con l’ Ordinanza n. 526/2022 pubblicata il 6/05/2022, il TAR Lombardia, Sezione Quarta, a fronte del ricorso proposto da Tizio contro il Ministero X, ha accolto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente sospendendo, ai fini del riesame, l’efficacia dei provvedimenti impugnati e, più precisamente, dell’atto con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi 3 e 5, L. 104/92, era stato rigettato il trasferimento temporaneo del ricorrente.
In particolare, il T.A.R. Lombardia, condividendo la tesi difensiva spiegata dal ricorrente nonchè le eccezioni da questi formulate attraverso gli Avv. Mariapaola MARRO e Francesco Paolo MASTROVITO, ha ritenuto necessario che l’Amministrazione provvedesse al sollecito riesame dell’atto impugnato, precisando che, per come prospettato da Tizio: 1) sussistono posti disponibili presso una delle sedi da lui richieste e la situazione nella Regione Lombardia non appare adeguatamente rappresentata dalla tabella del 10 novembre 2021, il tutto in ragione del fatto che, nel corso del processo, la difesa del ricorrente ha dimostrato (circostanza non contestata) che sono intervenute successive immissioni in servizio “delle quali non appare ragionevole l’omessa considerazione”; 2) “la PA non appare aver tenuto in alcun conto la natura del beneficio richiesto, previsto dall’ordinamento ad esclusivo vantaggio del disabile (ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 26 gennaio 2021, n. 787; Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 956)”.
Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
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