Finalità e natura
La pensione privilegiata si può definire quale trattamento economico a carattere continuativo, al fine di risarcire il dipendente per le menomazioni dell’integrità personale subite ea causa di infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione versata.
I destinatari
La pensione privilegiata spetta a:
- militari che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- militari che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda di pensione privilegiata – nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio – va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio; invero possono elevarsi a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
Per le infermità cosiddette “a lunga latenza”, insorte anche dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della pensione privilegiata decorre dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata.
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