Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati.
In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00).
In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso, sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.
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