Un ulteriore arresto giurisprudenziale in materia di registrazione delle conversazioni, oggi più che mai con i vari dispositivi elettronici a disposizione.
La Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 10079/2024) ha consolidato il principio che: “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo”.
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