Intervento della Corte Costituzionale sull’art. 42 bis D.LGS N. 151/2001 (T. U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità)

Con la recentissima Sentenza n. 99/2024 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che i dipendenti pubblici possono chiedere ed ottenere il trasferimento temporaneo di cui all’art. 42 bis, comma 1, D.Lgs.  n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella Regione o nella Provincia dove risiede la famiglia. 

Detta sentenza ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, comma 1, D.Lgs. 151/2001 che prevedeva la possibilità del dipendente pubblico con figli fino a tre anni di età di trasferirsi presso una Regione o una Provincia dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Invero, la norma in questione violava la Costituzione, così come ha statuito l’alto consesso, non garantendo una adeguata e congrua tutela alla famiglia e all’infanzia (artt. 3 e 31 Cost.).

Sempre in ragione di detta pronuncia, la possibilità di ottenere un trasferimento temporaneo presso la Regione o la Provincia ove sia fissata la residenza familiare comporta anche, per i genitori, una maggiore autonomia decisionale nello scegliere il luogo dove risiedere con la famiglia, quantomeno in quel momento storico.

Appare infine interessante il rilievo svolto in sentenza circa il fatto che l’ipotesi oggetto di pronuncia risulta essere – comunque – ormai rara in ragione delle sempre più stringenti possibilità,  nell’ambito della Pubblica Amministrazione in generale, di lavorare in smart-working. 

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