Il reato di stalking

Il reato di stalking in Italia, previsto dall’ art. 612 bis – rubricato “atti persecutori” -,  è stato introdotto dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009, aggiornato poi nel 2019.

A seguito delle enormi difficoltà di far fronte al fenomeno dello stalking (inteso generalmente come insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate, o qualsivoglia attenzione non desiderata, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima) con le precedenti disposizioni normative, il legislatore ha deciso di elaborare ed introdurre il reato de quo.

Così, l’art. 612 bis recita che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

A tale riguardo, una recente sentenza della Cassazione II^ Sez. n. 32376/2024 ha chiarito che nel delitto di atti persecutori l’elemento soggettivo si integrata con il “semplice” dolo generico.

In sostanza, la Suprema Corte ha statuito che non assume alcun pregio il fatto che  il soggetto non si sia reso conto del tenore gravemente minaccioso dei propri messaggi, anche  non dando corso effettivo alle stesse minacce.

E’ sufficiente per l’integrazione del reato – infatti – il dolo generico, il cui contenuto “richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione”.

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