La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7948/2025, è intervenuta sul tema del concorso nell’illecito di professionista; stavolta viene espresso un orientamento decisamente severo, viceversa alle precedenti statuizioni.
In sintesi, secondo gli Ermellini il concorso del commercialista è sanzionabile in ragione del contributo materiale e psicologico, offerto nella realizzazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico.
Invero, la Cassazione aveva escluso, almeno fino al 2024, il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente.
Infatti, l’art. 7 del Decreto Legge 269/2023 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Detta disposizione veniva interpretata nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate a persone giuridiche. Successivamente, l’orientamento mutava, nel senso che, per l’integrazione del concorso, il professionista doveva perseguire “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente.
In altre termini il beneficio, nel caso del consulente, non poteva identificarsi nel compenso professionale percepito, ma doveva trattarsi di un quid pluris, che andasse oltre il corrispettivo della propria prestazione.
Ne conseguiva che il consulente attraverso le proprie competenze tecnico-professionali doveva aver condiviso, o coinvolto, la società nel compimento di condotte illecite, finalizzate all’ottenimento di vantaggi economici non previsti.
Ebbene, oggi, la Cassazione, con la citata recentissima sentenza, ha espresso un orientamento interpretativo molto rigido, considerando non necessario un vantaggio economico per rispondere della richiamata responsabilità professionale.
Rebus sic stantibus, siamo – con palmare evidenza – innanzi ad un conflitto (meglio, incertezza) interpretativo che dovrebbe interessare – sperabilmente – le Sezioni Riunite, al fine – giustappunto – di addivenire ad un punto fermo sulla questione.
Nondimeno, parrebbe (anche) necessario un intervento legislativo teso a definire e delimitare i confini del concorso del professionista.
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